Le regole per scarico a tetto e a parete legge 90/2013
SCARICO A TETTO E A PARETE
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evidenza Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre
2013
Scarico a tetto e a
parete: novità dal 1 settembre 2013
Per impianti
termici installati ex
novo
a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie di immobili - vige
l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti (Commentiamo
noi,non caldaie) aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già
esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati;
di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da
un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché
s'installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione
energetica e basse emissioni.
(Aggiornato al: 3 settembre 2013)
La Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni
riguardanti l'evacuazione dei prodotti della
combustione degli impianti termici. In particolare, l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:
"Gli impianti
termici installati successivamente al
31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il
tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto
stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una
riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di
generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al
comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale,regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità
tecnica a realizzare lo
sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è
obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di
prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5
previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i
terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e
successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri
regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le
seguenti modifiche:
·
l'obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le
tipologie di edifici, anche, ad esempio, a
villette unifamiliari (non solo più quindi agli "edifici costituiti da più unità immobiliari");
·
prima, si poteva scaricare a parete se
s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile
scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno
già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse
allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con
un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno
sbocco a tetto;
· lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Non compare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione
. Cosa dicevano a
dicembre
"VECCHIA" NORMATIVA SU SCARICO
A PARETE (Legge n. 221/2012) |
Dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto
2013, bastava installare una caldaia a condensazione per poter
scaricare i fumi a parete, mentre per l'installazione di tutti gli
altri tipi di impianti termici c'era l'obbligo di collegamento a camini,
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco
sopra il tetto dell'edificio. In particolare, la Legge n. 221/2012,
all'art.34 comma 53, stabiliva che: "Gli impianti termici siti negli
edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di
combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta
dalla regolamentazione vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo
seguente. Qualora si installino
generatori di calore a gas a condensazione che, per valori
di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione,
appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno
inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297
e/o UNI EN 483 o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio
avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni". |
Praticamente si è tornati all'antico.
Per il
nuovo occorre lavorare a braccetto con un progettista se può scaricare a parete
lo decide lui. Per la
sostituzione, è obbligatorio installare generatori di
calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono
alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN
15502,( Non compare
più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di
ricorrere esclusivamente alla
specifica tipologia di caldaia a condensazione.) e posizionare i terminali di
tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. (Attenzione !!!!! è codice PENALE il posizionamento
dei terminali di tiraggio,distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).
Attenzione !!!!!!! I comuni,le province,le regioni adeguano i propri
regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter"
.Le caldaie se
poste all'esterno (Anche se nel cassettone di lamiera) il costruttore della
stessa deve dichiarare che la caldaia può essere installata in luogo
parzialmente protetto.
Un
cambiamento grande c'è stato per le stufette tipo GAZZELLE per capirci se
superano i 5 KW diventa impianto termico.( Prima bastava rimanere entro i 15
Kw ma è decaduta.)
AVVERTENZE
non fidatevi di coloro che mandano l’Email pensando che ciò che dicono è legge.
Perché
mandano l’Email anche se non li conoscete?? Semplice,cosi
facendo vogliono procurarsi lavoro.I veri progettisti non mi sembrano che si comportino cosi.
Comunque se serve un progettista
servirsi sempre di una persona fidata non coloro
che terrorizzano gli installatori per procacciarsi lavoro come già qualcuno di
voi mi sta dicendo.
Per coloro che non hanno un progettista fidato può rivolgersi a noi che vi diamo i relativi numeri telefonici.